rimborso a seguito estinzione anticipata e/o rinnovo
E' POSSIBILE RECUPERARE I COSTI SUL 95% DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO / PENSIONE
Se negli ultimi
10 anni si è proceduto ad estinguere anticipatamente o si è rinnovata una
Cessione del Quinto, si può attuare la procedura di Rimborso Cessione
del Quinto.
Tale rimborso
è relativo alla restituzione dei costi che sono stati pagati
anticipatamente e non rimborsati integralmente dalla banca o dalla società
finanziaria nella predisposizione del relativo conteggio estintivo.
Il Rimborso Cessione del Quinto: le voci di costo oggetto del rimborso
Relativamente
al rimborso cessione del quinto le voci di costo che possono essere richieste a
rimborso sono diverse.
In caso
estinzione anticipata del finanziamento e/o di rinnovo della cessione del
quinto, il cliente ha diritto al rimborso di parte degli oneri non goduti in
quanto i costi sono sostenuti anticipatamente e non goduti in
relazione alla durata residua del finanziamento.
La valutazione
della entità del rimborso cessione del quinto dipende dalle clausole
contrattuali utilizzate dall’intermediario finanziatore, dalle presenza di clausole
vessatorie, dal grado di trasparenza e dalle opacità contrattuali riscontrate
ecc.
L’elencazione delle
voci oggetto di rimborso rimane comunque subordinata alla analisi dello
specifico contratto di finanziamento.
Nello specifico
parliamo di:
Commissioni Bancarie;
Commissioni Finanziarie;
Commissioni Accessorie;
Costi Assicurativi che coprono il rischio vita e
il rischio impiego
Il rimborso
cessione del quinto a seguito della sua estinzione anticipata comporta il
diritto a farsi rimborsare alcuni costi sostenuti anticipatamente in fase di
sottoscrizione del prestito e non del tutto ristornati o non ristornati
correttamente.
Pertanto anche
le vecchie polizze possono essere risarcite nella procedura di rimborso
cessione del quinto per la parte residua della durata contrattuale.
Rimborso Cessione del Quinto: le modalità di calcolo nel rimborso della
polizza assicurativa
La modalità di calcolo
del rimborso cessione del quinto relativo alla polizza assicurativa e/o alle
commissioni bancarie, finanziarie, accessorie, può avvenire in diversi modi
e dipende se tale modalità è esplicitata e prevista nel contratto:
- Metodo lineare è quello più vantaggioso e viene applicato dall’ABF quando non vi è alcun riferimento alle
modalità di calcolo nel contratto, ripartendo il costo sostenuto per le
singole voci sopra elencate per tutta la durata contrattuale e moltiplicando
tale valore per il periodo residuo non goduto;
- Metodo non lineare, che tiene conto della curva degli interessi pagati in
relazione alle rate come da piano di ammortamento alla francese.
Rimborso Cessione del Quinto: il ruolo dell’ABF
A tal fine si
specifica che dal 1° luglio 2012 in poi, l’ABF
esamina tra le altre problematiche anche ricorsi relativi al rimborso cessione
del quinto riferiti “nello specifico” a contratti di finanziamento che sono
stati estinti anticipatamente a far data dal 1° gennaio 2009
indipendentemente quindi dalla data di sottoscrizione che può essere
antecedente.
A tale
principio di carattere generale “limite temporale del 1° gennaio 2009” è
possibile derogare e superare tale limite qualora si è in presenza di
rinnovi di finanziamenti: prestito personale, cessione del quinto, delegazione
di pagamento avvenuti sempre con lo stesso intermediario finanziario/bancario, in
tal caso per il rimborso cessione del quinto è possibile prendere in
considerazione anche i contratti estinti in anni precedenti al 2009, come
da orientamento giurisprudenziale prevalente dei tre collegi ABF di Milano,
Roma e Napoli.
Il
seguente esempio può aiutare a chiarire le dinamiche del rimborso cessione del
quinto:
Un contratto di
cessione del quinto, sottoscritto con l’intermediario “A” in data 01/07/2002 di
€. 200 per 120 mesi viene rinnovato in data 15/01/2005 sempre con lo stesso
intermediario “A” mediante nuovo contratto di cessione del quinto che estingue
il precedente. Il contratto viene poi successivamente rinnovato in data
20/11/2008 sempre con lo stesso intermediario “A” che e’ ad oggi ancora in
regolare ammortamento.
In tal caso è
possibile richiedere il rimborso cessione del quinto per i contratti estinti anticipatamente e/o rinnovati relativi al
2005 e al 2008, che a rigore sarebbero esclusi dalla competenza dell’ABF in
quanto estinti prima del 01/01/2009.
Rimborso Cessione del quinto: documentazione che è necessario allegare per
richiedere la valutazione
Per valutare la
fattibilità e la quantificazione del rimborso è necessario produrre la
seguente documentazione:
-Copia del contratto del finanziamento
estinto/rinnovato od in subordine copia del documento di sintesi;
- Copia del conteggio estintivo;
- Copia della liberatoria rilasciata dalla finanziaria a seguito della estinzione del finanziamento od in subordine;
- Copia della contabile del bonifico bancario attestante la estinzione anticipata del finanziamento.
E’ auspicabile
richiedere il controllo dei rimborsi ricevuti anche qualora la finanziaria o
la compagnia assicurativa abbia autonomamente provveduto ad effettuare il
rimborso.
Nel 90% dei
casi trattasi di rimborsi effettuati in misura di gran lunga inferiore al
dovuto.
Si raccomanda
inoltre, di non firmare alcun documento liberatorio che solleva la
finanziaria/compagnia assicurativa da ogni vincolo/obbligo restitutorio se non
dopo aver preliminarmente verificato la congruità delle somme offerte
a tacitazione di qualsivoglia pretesa futura.
Rimborso
Cessione del Quinto in caso di cessazione del rapporto di lavoro
Il diritto al rimborso
cessione del quinto in caso di titolarità di contratto di finanziamento
di cessione del quinto dello stipendio o di delegazione di pagamento matura
anche nel caso in cui si è stati licenziati e/o in caso si siano
rassegnate le dimissioni dal lavoro.
In tal caso se
il debito residuo del finanziamento è stato coperto con il TFR maturato e
disponibile presso l’azienda è possibile richiedere la restituzione di quanto
pagato anticipatamente per il rateo non goduto di:
- Commissioni bancarie;
- Commissioni finanziarie;
- Commissioni accessorie;
- Costi assicurativi che coprono il rischio vita ed il rischio impiego
La elencazione
delle voci oggetto di rimborso sopra riportate è generale e rimane comunque subordinata
alla analisi dello specifico contratto di finanziamento, la valutazione
della fattibilità e della entità del rimborso dipende dalle clausole
contrattuali utilizzate dall’intermediario finanziatore nel contratto, dalla
presenza di clausole vessatorie, dal grado di trasparenza e dalle opacità
contrattuali riscontrate.
Rimborso
Cessione del Quinto: il ruolo di Consult Professional
Le
problematiche legate al rimborso cessione del quinto a seguito di estinzione
anticipata di finanziamenti vengono dalla Consult Professional risolte
con successo nell’80% dei casi in modo collaborativo e non conflittuale con
l’intermediario finanziatore, ottenendo il rimborso in tempi celeri entro
45-60 giorni dalla data di presentazione del reclamo.
Nel rimanente
20% dei casi la Consult Professional per la definizione delle pratiche
ricorre a strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie
privilegiando quest’ultimi in luogo di quelli giudiziari quali l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF).
La valutazione
effettuata dalla Consult Professional inerente la fattibilità del rimborso
e la determinazione del quantum non è impegnativa da parte del cliente ed
è del tutto gratuita.
La Consult
Professional come da contratto lega il proprio compenso
solo a risultato utile conseguito senza percepire alcun acconto per questa
tipologia di servizi.
Il Rimborso Cessione del Quinto è un tuo diritto. Affidandoti a Consult
Professional puoi recuperare velocemente i tuoi soldi